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La Prostituzione

 

Introduzione


Andare a prostitute è legale; fare sesso con la Escort in un luogo pubblico, però, espone alla sanzione amministrativa relativa agli atti osceni.
In Italia la prostituzione è legale: ciò che non è legale è l’induzione alla prostituzione e lo sfruttamento della prostituzione, ossia rispettivamente la condotta di chi “porta sulla strada” la donna e/o partecipa ai suoi utili. È legale, quindi, consumare un rapporto sessuale con la prostituta sia a casa di questa che in qualsiasi altro posto, purché non al pubblico. In quest’ultimo caso, infatti, scatta la sanzione amministrativa per gli atti osceni, che dall’anno scorso non è più reato.
Peraltro, proprio di recente, la Cassazione si è pronunciata su un altro tema spinoso: il pagamento delle tasse da parte delle prostitute, stabilendo le modalità e i termini in cui ciò deve avvenire (leggi Anche la prostituta deve pagare le tasse). Ma procediamo con ordine.
 

Anche le prostituta deve pagare le tasse


Le Escort devono presentare la dichiarazione dei redditi anche se la loro attività, da un punto di vista civilistico, è contraria al buon costume e, quindi, il contratto è nullo. La prostituzione resta comunque lecita.
Se la prostituzione in Italia non è reato è giusto che anche le Escort paghino le tasse: «E così sia!», ha detto poche ore fa la Cassazione con una sentenza appena pubblicata che sancisce definitivamente l’obbligo, per le «libere professioniste» di emettere scontrino o fattura dopo ogni prestazione. Non importa che, da un punto di vista del diritto civile, il contratto con la prostituta sia un contratto nullo, per cui, in caso di inadempimento o di prestazione di qualità inferiore rispetto alle aspettative non sia possibile fare causa per ottenere una riduzione del prezzo! «I soldi sono soldi», almeno per l’Agenzia delle Entrate, che quindi pretende il pagamento delle imposte. E ha ragione, ribattono i giudici della suprema Corte, parafrasando le parole di Vespasiano: «Pecunia non olet», il denaro non puzza. La frase viene attribuita a una risposta data dall’imperatore romano al proprio figlio che lo accusava di aver messo una tassa sull’urina raccolta nelle latrine gestite dai privati (appunto chiamati “vespasiani”), tassazione dalla quale provenivano cospicue entrate per l’erario.
Prostituzione: cosa è lecito e cosa non lo è
La prostituzione – che consiste nell’avere rapporti sessuali con altra persona in cambio di un compenso – è un’attività moralmente considerata deplorevole, ma non è vietata dalla legge.
Vediamo, nel dettaglio, quali condotte collegate alla prostituzione sono considerate illecite e quali invece non lo sono.
– È illecito agevolare o favorire la prostituzione o indurre alla prostituzione altre persone. Anche il solo accompagnare una prostituta sul luogo prescelto per la sua attività può costituire favoreggiamento alla prostituzione.
– Di conseguenza, compie una condotta penalmente sanzionata chi tiene case di prostituzione, poiché, così facendo, inevitabilmente finisce per favorire e indurre altre persone alla prostituzione.
È considerata “casa di prostituzione” una abitazione adibita appositamente a tale scopo, a prescindere da quanto sia grande o da quante persone vi esercitino l’attività di meretricio. Così, è illecito tenere un immobile anche per una sola donna.
– Al contrario, non è vietato, per una prostituta, ricevere i propri clienti nella propria abitazione, in quanto il domicilio ove costei vive non viene considerato come “casa di prostituzione”.
– Non è punibile penalmente la persona che eserciti la prostituzione per strada, a meno che:
1) lo faccia con abiti molto succinti o con pose oscene: in tal caso, commette un oltraggio al pubblico pudore;
2) inviti i passanti, con parole o gesti, al libertinaggio (in tal caso viene applicata una sanzione amministrativa di 92€ circa);
3) consumi i rapporti sessuali in macchina e in luoghi comunque accessibili al pubblico.
– È punibile colui che gestisce un hotel, un bar, una pensione, un centro estetico, una discoteca e sia consapevole, tollerandolo, che delle persone esercitino il meretricio all’interno della propria attività commerciale.
Una importante sintesi del tema è fornita da una sentenza del Tribunale di Padova. Ivi si chiarisce che l’esercizio della prostituzione – che di per sé, come detto, non costituisce reato – integra comunque un’attività riprovata dall’ordinamento. Pertanto essa può essere il presupposto per l’irrogazione di una misura preventiva come il foglio di via, quando nel caso concreto, avvenga con modalità tali da far presumere il compimento di retati contro i minorenni o contro la sanità e la sicurezza. Dette modalità non possono essere considerate il semplice esercizio del meretricio sulla pubblica via.
 

Quando la prostituzione è legale?


La prostituzione è sempre legale nel nostro Paese. Ci si può liberamente prostituire a qualsiasi orario della giornata, così come si può serenamente andare a prostitute. Questo sia da un punto di vista penale (poiché non si commette alcun reato in entrambi i casi) che amministrativo (non scattano sanzioni).
Fermarsi con l’auto per far salire la Escort o per contrattare il prezzo non può essere sanzionato. Tuttavia, se, ai sensi del codice della strada, la condotta del conducente che abbassa il finestrino ai margini del marciapiede può costituire un pericolo o un intralcio per la circolazione, può scattare tutt’al più una multa stradale.
Al pari, riaccompagnare la prostituta sul “luogo di lavoro” non è illegale. Diventa illecito quando tale condotta venga ripetuta quotidianamente: in altre parole, nel comportamento di chi, tutti i giorni, porta la lucciola sul margine del marciapiede, il giudice potrebbe intravedere uno sfruttamento della prostituzione, e quindi far scattare la condanna penale. Secondo la Cassazione non commette favoreggiamento, il cliente che dopo aver consumato il rapporto a pagamento, riaccompagna la prostituta nel luogo in cui questa esercita la sua attività.
Da un punto di vista civilistico invece l’eventuale contratto – scritto o verbale – con la prostituto è nullo. Questo significa solo che se il cliente non è soddisfatto della prestazione sessuale o non la riceve nei termini concordati non può fare causa alla prostituta per ottenere indietro i soldi o il risarcimento per la serata rovinata. Dall’altro lato la prostituta che, al termine del rapporto non sia stata pagata, non può chiedere un decreto ingiuntivo al cliente. Sono queste le uniche conseguenze della nullità del contratto con la prostituta.

 

Quando la prostituzione è illegale?


La prostituzione può diventare illegale se svolta o manifestata in un luogo particolarmente delicato per la presenza di minori di 18 anni. Quindi, non ci si può né prostituire, né mostrare la mercanzia davanti ai minorenni. Il che vuol dire anche il divieto da avvicinarsi a scuole, palestre, parchi giochi, ecc.
Se la prostituta può “agghindarsi” e stare in mezzo a una strada per cercare clienti, non può però commettere atti contrari al pubblico pudore: il che significa che il suo abbigliamento non deve essere tale da destare turbamento nel pubblico (ad esempio, quando vengono scoperte le zone erogene come natiche e seno). In tal caso, comunque, non si commette reato ma un semplice illecito amministrativo, punito con la semplice sanzione amministrativa.
Altrettanto, la prostituzione diventa illegale se il rapporto sessuale con la prostituta viene consumato in un luogo pubblico o aperto al pubblico (il parcheggio di un supermercato). In questo caso scatta l’illecito amministrativo di atti osceni in luogo pubblico, punito con una sanzione da 5.000 a 10.000 euro. Non vale il fatto che la strada sia cieca o poco frequentata. L’importante è rendersi assolutamente non visibili per i passanti. Alcune sentenze hanno ritenuto che i semplici fogli di giornale sui finestrini dell’auto non fossero sufficienti. L’auto quindi si deve “infrattare” in un luogo non percorribile da pedoni o altre auto.
Ricordiamo che la prostituta è equiparata a qualsiasi altra donna nonostante il particolare rapporto che si crea con il cliente: per cui, qualora dovesse rifiutarsi, per qualsiasi ragione, di eseguire il rapporto sessuale – benché già iniziato – l’eventuale costrizione configurerebbe il reato di violenza sessuale. Il “sì” infatti deve essere sempre libero e incondizionato. Non ci sono quindi attenuanti per aver prima concordato a voce la prestazione.


Dare in affitto una casa a una prostituta è legale?


È legale dare in affitto una casa a una prostituta, anche se si è al corrente del fatto che lì vi eserciterà la propria professione e vi porterà i clienti. Il condominio non può opporsi a ciò, salvo che il regolamento – approvato all’unanimità – vieti l’affitto alle Escort.
Se però il canone di affitto è di gran lunga superiore alla media dei prezzi del luogo, il giudice può sospettare che dietro tale maggiorazione vi sia una partecipazione dello sfruttatore agli utili della donna: in tal caso, allora, scatterà il reato di sfruttamento della prostituzione.


Gestire un sito per annunci di Escort è legale?


Si può aprire un sito che contenga annunci di Escort, tuttavia solo a condizione che il proprietario si limiti a predisporre lo spazio web, lasciando le prostitute e i clienti liberi di incontrarsi e di gestire i propri appuntamenti. Questa attività, invece, diventa illecita nel momento in cui il titolare del sito internet aiuti le prostitute a trovare i clienti, magari facendo loro delle foto provocanti o svolgendo altri tipi di servizi per agevolarne gli affari. Infatti, se non vuole rispondere del reato di sfruttamento della prostituzione, il proprietario del dominio deve rimanere “neutro” nella gestione del sito.

 

Si può segnalare una prostituta?


Non vi sono ragioni per poter segnalare una prostituta che eserciti l’attività nel proprio appartamento in condominio o che passeggi lungo il marciapiedi dell’edificio se tutto ciò non avviene fuori dai limiti del pudore (con particolare riferimento al vestiario e ai comportamenti volti ad “adescare” la clientela).
Così anche gli ansimi e i sospiri di piacere provenienti dall’appartamento della prostituta possono dar luogo a un’azione di risarcimento e inibizione dei rumori solo se «superiori alla normale tollerabilità», tali cioè da infastidire in continuazione i vicini di casa.

 

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